Art. 109

Disposizioni transitorie

In vigore dal 25 nov 2015
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri autorizzano gli istituti di pagamento che hanno avviato l’attività in conformità della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2007/64/CE entro il il 13 gennaio 2018 a proseguire tale attività nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva 2007/64/CE, senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione a norma dell’ della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018. Gli Stati membri prescrivono a tali istituti di pagamento di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018 se tali istituti di pagamento soddisfano i requisiti fissati dal titolo II e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione. Gli istituti di pagamento che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nei registri di cui agli . Agli istituti di pagamento che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di prestare servizi di pagamento in conformità dell’. 2.   Gli Stati membri possono decidere di autorizzare e iscrivere automaticamente nei registri di cui agli gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo se le autorità competenti dispongono già di prove attestanti il rispetto dei requisiti stabiliti dagli . Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati prima della concessione dell’autorizzazione. 3.   Il presente paragrafo si applica alle persone fisiche o giuridiche che hanno beneficiato dell’ della direttiva 2007/64/CE prima del 13 gennaio 2018 ed esercitavano attività di servizi di pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE. Gli Stati membri autorizzano tali soggetti a proseguire tale attività nello Stato membro interessato in conformità della direttiva 2007/64/CE fino al 13 gennaio 2019 senza essere tenute a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’ della presente direttiva o a ottenere un’esenzione ai sensi dell’ della presente direttiva, o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. A qualunque persona di cui al primo comma a cui, entro il 13 gennaio 2019, non è stata accordata l’autorizzazione o non è stata concessa un’esenzione ai sensi della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di pagamento conformemente all’ della presente direttiva. 4.   Gli Stati membri possono consentire che le persone fisiche e giuridiche che beneficiano di una esenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo siano considerati esentati e siano automaticamente iscritte nei registri di cui agli se le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati. 5.   Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, gli istituti di pagamento autorizzati a prestare servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato della direttiva 2007/64/CE mantengono tale autorizzazione per la prestazione di quei servizi di pagamento considerati servizi di pagamento di cui al punto 3 dell’allegato I della presente direttiva se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti dispongono di prove attestanti il rispetto dei requisiti di cui all’, lettera c), e dall’ della presente direttiva.
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Disposizioni transitorie (Art. 109 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo