Art. 108
Clausola di revisione
In vigore dal 25 nov 2015
Clausola di revisione
Entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare:
a)
sull’adeguatezza e l’impatto delle norme relative alle spese stabilite dall’, paragrafi 3, 4 e 5;
b)
sull’applicazione dell’, paragrafi 3 e 4, compresa una valutazione della possibilità di applicare integralmente i titoli III e IV, se tecnicamente fattibile, alle operazioni di pagamento di cui ai summenzionati paragrafi;
c)
sull’accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza;
d)
sull’adeguatezza e l’impatto delle soglie per le operazioni di pagamento di cui all’, lettera i);
e)
sull’adeguatezza e l’impatto della soglia per l’esenzione di cui all’, paragrafo 1, lettera a);
f)
se, sulla base di eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre - a integrazione delle disposizioni dell’ sulle operazioni di pagamento il cui importo non è noto in anticipo e i fondi sono bloccati- limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in tali situazioni.
Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:2366:oj#art-108