Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nell’Unione. 2.   I titoli III e IV si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione. 3.   Il titolo III, salvo l’, paragrafo 1, lettera b), l’, paragrafo 2, lettera e), e l’, lettera a), e il titolo IV, salvo gli articoli da 81 a 86, si applicano alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione, o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione. 4.   Il titolo III, salvo l’, paragrafo 1, lettera b), l’, paragrafo 2, lettera e), l’, paragrafo 5, lettera g), e l’, lettera a), e il titolo IV, salvo l’, paragrafi 2 e 4, gli , l’, paragrafo 1, e gli , si applicano alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione, per ciò che riguarda le parti dell’operazione di pagamento effettuate nell’Unione. 5.   Gli Stati membri possono derogare all’applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni della presente direttiva con riferimento agli enti di cui ai punti da (4) a (23) dell’, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
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