Art. 62
Spese applicabili
In vigore dal 25 nov 2015
Spese applicabili
1. Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente dei servizi di pagamento le spese per l’adempimento dei suoi obblighi di informazione o l’adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 2. Le spese sono concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono adeguate e conformi ai costi reali sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
2. Gli Stati membri prescrivono che, per le operazioni di pagamento eseguite nell’Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell’Unione o l’unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, il beneficiario e il pagatore sostengano ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l’uso di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l’utilizzo dello specifico strumento di pagamento.
4. In ogni caso, gli Stati membri assicurano che il beneficiario non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012.
5. Gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficienti.
Storico versioni
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