Art. 89
Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento
In vigore dal 25 nov 2015
Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l’esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento
1. Qualora un ordine di pagamento sia direttamente disposto dal pagatore, fatti salvi l’, l’, paragrafo 3, e l’, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento a meno che non sia in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento conformemente all’, paragrafo 1.In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risarcisce senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, ripristina per il conto di pagamento sul quale era stato addebitato tale importo la situazione che sarebbe esistita se l’operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non e deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette immediatamente l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario ed accredita, se del caso, l’importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.
La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non deve essere successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento, in conformità dell’.
In caso di esecuzione tardiva di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che agisce per conto del pagatore, che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il pagatore del risultato. Ciò non comporta spese per il pagatore.
2. Qualora un’operazione di pagamento sia disposta dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l’, l’, paragrafi 2 e 3, e l’, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all’, paragrafo 3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, trasmette senza indugio l’ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.
In caso di trasmissione tardiva dell’ordine di pagamento, la data valuta attribuita all’importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
Inoltre, fatti salvi l’, l’, paragrafi 2 e 3, e l’, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell’operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall’. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all’importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del secondo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile in tal senso, rimborsa al pagatore, se del caso e senza indugio, l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell’importo.
L’obbligo di cui al quarto comma non si applica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento, anche nel caso in cui l’esecuzione del pagamento subisce un lieve ritardo.
In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce all’importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
In caso di non esecuzione o di esecuzione inesatta di un’operazione di pagamento per la quale l’ordine di pagamento è disposto dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio, su richiesta, per rintracciare l’operazione di pagamento ed informa il beneficiario del risultato. Ciò non comporta spese per il beneficiario.
3. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi applicati all’utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta o tardiva dell’operazione di pagamento.
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