Art. 93

Circostanze anormali e imprevedibili

In vigore dal 25 nov 2015
Circostanze anormali e imprevedibili La responsabilità di cui ai capi 2 o 3 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.
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Circostanze anormali e imprevedibili (Art. 93 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo