Art. 92

Diritto di regresso

In vigore dal 25 nov 2015
Diritto di regresso 1.   Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento o ad un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli . È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non si avvalga di un’autenticazione forte del cliente. 2.   Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento e/o gli intermediari e alla legislazione applicabile all’accordo concluso tra di essi.
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Diritto di regresso (Art. 92 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo