Art. 1

Oggetto

In vigore dal 25 nov 2015
Oggetto 1.   La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento: a) gli enti creditizi quali definiti all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), comprese le relative succursali quali definite al relativo punto 17), se tali succursali sono situate nell’Unione, indipendentemente dal fatto che le sedi centrali di dette succursali siano situate nell’Unione ovvero, conformemente all’ della direttiva 2013/36/UE e alla normativa nazionale, al di fuori dell’Unione; b) gli istituti di moneta elettronica quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, comprese - conformemente all’ di detta direttiva e al diritto nazionale - le relative succursali qualora queste siano situate nell’Unione e le loro sedi centrali siano situate al di fuori dell’Unione, nella misura in cui i servizi di pagamento prestati da dette succursali siano connessi all’emissione di moneta elettronica; c) gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale; d) gli istituti di pagamento; e) la BCE e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche; f) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche. 2.   La presente direttiva stabilisce altresì le regole riguardanti: a) la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento; e b) i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare.
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Oggetto (Art. 1 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo