Art. 106

Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti

In vigore dal 25 nov 2015
Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti 1.   Entro il 13 gennaio 2018 la Commissione realizza un opuscolo elettronico di agevole consultazione che elenca in modo chiaro e facilmente comprensibile i diritti dei consumatori ai sensi della presente direttiva e del diritto dell’Unione. 2.   La Commissione informa gli Stati membri, le associazioni europee dei prestatori di servizi di pagamento e le associazioni europee dei consumatori della pubblicazione dell’opuscolo di cui al paragrafo 1. Sia la Commissione, sia l’ABE, sia le autorità competenti assicurano che l’opuscolo sia reso disponibile in modo facilmente accessibile sui rispettivi siti web. 3.   I prestatori di servizi di pagamento assicurano che l’opuscolo sia messo a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web se esistenti e su supporto cartaceo presso le succursali, gli agenti e le entità a cui vengono esternalizzate le loro attività. 4.   I prestatori di servizi di pagamento non addebitano spese ai clienti per la messa a disposizione delle informazioni di cui al presente articolo. 5.   Per quanto concerne le persone con disabilità, le disposizioni del presente articolo si applicano facendo ricorso a mezzi alternativi adeguati, che consentano di rendere disponibili le informazioni in un formato accessibile.
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Obbligo di informare i consumatori in merito ai loro diritti (Art. 106 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo