Art. 55

Recesso

In vigore dal 25 nov 2015
Recesso 1.   I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto dalle parti un periodo di preavviso che non può essere superiore ad un mese. 2.   Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l’utente dei servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di sei mesi. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti. 3.   Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’, paragrafo 1. 4.   Le spese per i servizi di pagamento applicate periodicamente sono dovute dall’utente dei servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso dal contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale. 5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo. 6.   Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti di servizi di pagamento.
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Recesso (Art. 55 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo