Art. 38

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   Il presente titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore. 2.   Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente titolo alle microimprese così come ai consumatori. 3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, le altre pertinenti normative dell’Unione, o le misure nazionali conformi al diritto dell’Unione relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.
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Ambito di applicazione (Art. 38 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo