Art. 36
Accesso a conti detenuti presso enti creditizi
In vigore dal 25 nov 2015
Accesso a conti detenuti presso enti creditizi
Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di pagamento abbiano accesso ai servizi relativi ai conti di pagamento degli enti creditizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria. L’accesso è sufficientemente ampio da consentire all’istituto di pagamento di fornire servizi di pagamento in modo agevole ed efficiente.
L’ente creditizio fornisce all’autorità competente motivazioni debitamente circostanziate per eventuali rifiuti.
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