Art. 35
Accesso ai sistemi di pagamento
In vigore dal 25 nov 2015
Accesso ai sistemi di pagamento
1. Gli Stati membri assicurano che le norme che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento di prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, che siano persone giuridiche, siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate e non limitino l’accesso più di quanto sia necessario per proteggere il sistema di pagamento da rischi specifici, come il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa, e tutelarne la stabilità finanziaria e operativa.
I sistemi di pagamento non impongono alcuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
a)
regole restrittive in materia di partecipazione effettiva ad altri sistemi di pagamento;
b)
norme che discriminino tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei partecipanti;
c)
restrizioni sulla base dello status istituzionale.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE;
b)
ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti ad un gruppo.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri assicurano che - qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso - tale partecipante fornisca, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente al paragrafo 1.
Il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate per eventuali rifiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2015:2366:oj#art-35