Art. 33

Prestatori di servizi di informazione sui conti

In vigore dal 25 nov 2015
Prestatori di servizi di informazione sui conti 1.   Le persone fisiche o giuridiche che prestano unicamente il servizio di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I sono esentate dall’applicazione della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1 e 2, ad eccezione dell’, paragrafo 1, lettere a), b), da e) a h), j), l), n), p) e q), dell’, paragrafo 3, nonché degli . La sezione 3 si applica ad eccezione dell’, paragrafo 3. 2.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se i titoli III e IV non si applicano a tali persone, ad eccezione degli ove del caso, degli e da 95 a 98.
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Prestatori di servizi di informazione sui conti (Art. 33 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo