Art. 33 · Prestatori di servizi di informazione sui conti

Art. 33

Prestatori di servizi di informazione sui conti

In vigore dal 25 nov 2015
Prestatori di servizi di informazione sui conti 1.   Le persone fisiche o giuridiche che prestano unicamente il servizio di pagamento di cui al punto 8 dell’allegato I sono esentate dall’applicazione della procedura e delle condizioni di cui alle sezioni 1 e 2, ad eccezione dell’, paragrafo 1, lettere a), b), da e) a h), j), l), n), p) e q), dell’, paragrafo 3, nonché degli . La sezione 3 si applica ad eccezione dell’, paragrafo 3. 2.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono trattate come istituti di pagamento, anche se i titoli III e IV non si applicano a tali persone, ad eccezione degli ove del caso, degli e da 95 a 98.
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