Art. 40

Spese inerenti all’informazione

In vigore dal 25 nov 2015
Spese inerenti all’informazione 1.   Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente titolo. 2.   Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta dell’utente di servizi di pagamento. 3.   Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare spese per l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono ragionevoli e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
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Spese inerenti all’informazione (Art. 40 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo