Art. 39
Altre disposizioni del diritto dell’Unione
In vigore dal 25 nov 2015
Altre disposizioni del diritto dell’Unione
Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione del diritto dell’Unione contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare.
Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli della presente direttiva.
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