Art. 38 · Ambito di applicazione

Art. 38

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 nov 2015
Ambito di applicazione 1.   Il presente titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento da essi contemplate. Le parti possono decidere che esso non si applica, interamente o parzialmente, se l’utente di servizi di pagamento non è un consumatore. 2.   Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente titolo alle microimprese così come ai consumatori. 3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2008/48/CE, le altre pertinenti normative dell’Unione, o le misure nazionali conformi al diritto dell’Unione relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva.
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