Art. 58

Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola

In vigore dal 25 nov 2015
Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola 1.   Successivamente all’esecuzione di una operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni: a) un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento; b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario; c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere; d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima di detta conversione in valuta; e) la data valuta dell’accredito. 2.   Un contratto quadro può includere la condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate. 3.   Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.
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Informazioni per il beneficiario in merito a una operazione di pagamento singola (Art. 58 Direttiva (UE) 2015/2366) — Testo vigente | Portale Normativo