Art. 59
Valuta e conversione
In vigore dal 25 nov 2015
Valuta e conversione
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell’operazione di pagamento.
Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.
Storico versioni
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