Art. 63
Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica
In vigore dal 25 nov 2015
Deroga per gli strumenti di pagamento di importo ridotto e moneta elettronica
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente operazioni di pagamento singole per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR, o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:
a)
che l’, paragrafo 1, lettera b), l’, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’, paragrafo 3, non si applicano se non è consentito il blocco dello strumento di pagamento o non ne può essere impedito l’utilizzo ulteriore;
b)
che gli e l’, paragrafi 1 e 3, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento è stata autorizzata;
c)
in deroga all’, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;
d)
in deroga all’, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad eseguire l’operazione di pagamento;
e)
in deroga agli , che si applicano altri periodi di esecuzione.
2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a 500 EUR.
3. Gli della presente direttiva si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’, punto 2), della direttiva 2009/110/CE, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o agli strumenti di pagamento di un certo valore.
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