Art. 240

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono, se il numero d'identificazione IVA è stato attribuito al soggetto passivo, prevedere, inoltre, che figurino sulla fattura gli elementi seguenti: 1) per le prestazioni di servizi di cui agli e per le cessioni di beni di cui agli , il numero d'identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore; 2) per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero d'identificazione IVA.
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