Art. 239

In vigore dal 28 nov 2006
Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all', paragrafo 1, primo comma, lettera b), di non attribuire un numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni indicate agli , occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero d'identificazione del fornitore e dell'acquirente o destinatario con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.
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Art. 239 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo