Art. 272
In vigore dal 28 nov 2006
1. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi seguenti da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo di cui ai capi da 2 a 6:
a)
i soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA conformemente all', paragrafo 1;
b)
i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli ;
c)
i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli , degli articoli da 146 a 149 e degli ;
d)
i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292;
e)
i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.
Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui agli articoli da 220 a 236 e agli .
2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), gli Stati membri prendono le misure necessarie per la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie.
3. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 da alcuni degli obblighi contabili di cui all'.
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