Art. 269

In vigore dal 28 nov 2006
Il Consiglio può, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, autorizzare gli Stati membri ad emanare le misure particolari previste agli al fine di semplificare l'obbligo di presentazione di un elenco riepilogativo previsto nel presente capo. Tali misure non possono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.
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Art. 269 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo