Art. 268
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano nel loro territorio acquisti intracomunitari di beni nonché operazioni assimilate di cui agli di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non siano richieste per periodi inferiori a un mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:112:oj#art-268