Art. 263

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Un elenco riepilogativo è compilato per ogni trimestre civile entro un termine e secondo modalità che saranno fissati dagli Stati membri. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi riepilogativi siano depositati su base mensile. 2.   Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che gli elenchi riepilogativi di cui al paragrafo 1 siano, alle condizioni da essi definite, presentati per via elettronica.
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Art. 263 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo