Art. 264
In vigore dal 28 nov 2006
1. Nell'elenco riepilogativo figurano le informazioni seguenti:
a)
il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all', paragrafo 1;
b)
il numero di identificazione IVA dell'acquirente in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni;
c)
il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato un trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, di cui all', paragrafo 2, lettera c), nonché il numero con il quale il soggetto passivo è identificato nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto;
d)
per ogni acquirente, l'importo totale delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo;
e)
per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, di cui all', paragrafo 2, lettera c), l'importo totale di dette cessioni determinato in conformità dell';
f)
l'importo delle rettifiche effettuate in virtù dell'.
2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d) è dichiarato per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile.
L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f) è dichiarato per il trimestre civile nel corso del quale la rettifica viene notificata all'acquirente.
Storico versioni
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