Art. 264

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Nell'elenco riepilogativo figurano le informazioni seguenti: a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all', paragrafo 1; b) il numero di identificazione IVA dell'acquirente in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni; c) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere presentato l'elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato un trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, di cui all', paragrafo 2, lettera c), nonché il numero con il quale il soggetto passivo è identificato nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto; d) per ogni acquirente, l'importo totale delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo; e) per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, di cui all', paragrafo 2, lettera c), l'importo totale di dette cessioni determinato in conformità dell'; f) l'importo delle rettifiche effettuate in virtù dell'. 2.   L'importo di cui al paragrafo 1, lettera d) è dichiarato per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f) è dichiarato per il trimestre civile nel corso del quale la rettifica viene notificata all'acquirente.
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Art. 264 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo