Art. 90

In vigore dal 28 nov 2006
1.   In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. 2.   In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.
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Art. 90 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo