Art. 93

In vigore dal 28 nov 2006
L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. Tuttavia, nei casi seguenti, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile: a) i casi previsti agli ; b) i casi di acquisti intracomunitari di beni; c) i casi di importazioni di beni di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.
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Art. 93 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo