Art. 97
In vigore dal 28 nov 2006
1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.
2. Il Consiglio fissa, conformemente all' del trattato, il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.
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