Art. 99

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 %. 2.   Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consente normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione a norma degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-99

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 99 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo