Art. 103

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicate conformemente agli , si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all', paragrafo 1, punti 2), 3), e 4). 2.   Allorché si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti: a) le cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto; b) le cessioni di oggetti d'arte effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA.
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Art. 103 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo