Art. 106

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono essere autorizzati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, ad applicare ai servizi di cui all'allegato IV, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste all'. Le aliquote ridotte possono applicarsi a servizi appartenenti a due, al massimo, delle categorie di cui all'allegato IV. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare le aliquote ridotte a servizi appartenenti a tre delle suddette categorie.
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Art. 106 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo