Art. 108
In vigore dal 28 nov 2006
Lo Stato membro che, in conformità di questo articolo, desideri applicare, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un'aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui all', ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti:
a)
ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;
b)
elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui all';
c)
elementi indicanti i relativi costi di bilancio della misura.
Storico versioni
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