Art. 113

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 in conformità della legislazione comunitaria, accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall' a beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato III, possono applicare alla cessione di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'.
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Art. 113 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo