Art. 98

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. 2.   Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi di cui all', paragrafo 1, lettera k). 3.   Quando applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo 1 alle categorie relative a beni, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare con precisione la categoria in questione.
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Art. 98 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo