Art. 95

In vigore dal 28 nov 2006
In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi previsti agli , operare adeguamenti per tener conto dell'aliquota applicabile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure transitorie.
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Art. 95 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo