Art. 95
In vigore dal 28 nov 2006
In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi previsti agli , operare adeguamenti per tener conto dell'aliquota applicabile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure transitorie.
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