Art. 94
In vigore dal 28 nov 2006
1. L'aliquota applicabile all'acquisto intracomunitario di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.
2. Fatta salva la facoltà prevista all', paragrafo 1, di applicare un'aliquota ridotta all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, l'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.
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