Art. 91

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana. 2.   Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro. Tuttavia, per talune delle operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-91

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 91 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo