Art. 115

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini e all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.
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Art. 115 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo