Art. 118
In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato III, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all' a tali cessioni o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.
Il primo comma non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato quali definiti all', paragrafo 1, punti da 1 a 4, assoggettate all'IVA conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325 o al regime delle vendite all'asta.
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