Art. 122

In vigore dal 28 nov 2006
Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere.
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Art. 122 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo