Art. 124
In vigore dal 28 nov 2006
L'Estonia può continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2007, un'aliquota ridotta non inferiore al 5 %, all'energia da riscaldamento fornita a persone fisiche, cooperative edilizie, condomini, chiese, congregazioni e a istituzioni o organismi finanziati dal bilancio dello Stato o di comuni rurali o urbani, nonché alla fornitura di torba, bricchette combustibili, carbone e legna da ardere a persone fisiche.
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