Art. 127

In vigore dal 28 nov 2006
Malta può continuare ad applicare un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di prodotti destinati all'alimentazione umana e di prodotti farmaceutici fino al 1o gennaio 2010.
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Art. 127 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo