Art. 126
In vigore dal 28 nov 2006
L'Ungheria può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 12 %, alle operazioni seguenti:
a)
la fornitura di carbone, mattoni di carbone e coke, legna da ardere e carbone vegetale e la fornitura di servizi di teleriscaldamento fino al 31 dicembre 2007;
b)
la fornitura di servizi di ristorazione e di prodotti alimentari venduti in luoghi analoghi fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all', ove quest'ultima data sia precedente.
Storico versioni
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