Art. 402

In vigore dal 28 nov 2006
1.   Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 2.   Previo esame della relazione prevista all', dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all' del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.
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