Art. 400

In vigore dal 28 nov 2006
Nella conversione degli importi di cui all' nelle monete nazionali, gli Stati membri possono arrotondare, fino ad un massimo del 10 % verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.
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Art. 400 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo