Art. 405

In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini del presente capo, si intendono per: 1) «Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all', punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri; 2) «nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1o gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all', punto 2); 3) «Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all', punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.
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Art. 405 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo