Art. 405
In vigore dal 28 nov 2006
Ai fini del presente capo, si intendono per:
1)
«Comunità»: il territorio della Comunità quale è definito all', punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;
2)
«nuovi Stati membri»: il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1o gennaio 1995, quale è definito per ciascuno di detti Stati membri all', punto 2);
3)
«Comunità allargata»: il territorio della Comunità, quale è definito all', punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.
Storico versioni
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